Statuto

Art. 1 – DENOMINAZIONE
1. L’associazione “Collegio dei Professori Universitari di Prima Fascia di Malattie dell’Apparato Locomotore” (d’ora in avanti nel presente atto solo “Collegio”), è un’associazione medico-scientifica, la cui attività è regolata dalle norme del presente Statuto, nonché dal/dai Regolamento/i emanato/i in attuazione delle norme statutarie.

2. Il simbolo del Collegio raffigura un albero stilizzato legato ad un palo e sormontato da un tocco.

3. L’associazione ha durata illimitata nel tempo.


Art. 2 – SEDI

1. La sede legale e la sede nazionale dell’Associazione sono entrambe a Roma.
Sedi secondarie e uffici amministrativi e/o operativi possono essere istituiti, su delibera della Giunta.

2. La Segreteria, indicata nel Regolamento, curerà i seguenti servizi: gestione dei soci, gestione delle quote associative, gestione e convocazione delle riunioni della Giunta e dell’Assemblea, elaborazione della prima nota cassa e banca.


Art. 3 – SCOPI E FINALITÀ

1. La Società non ha alcuna finalità di lucro. La Società è apartitica e apolitica.

2. Il Collegio si propone, mediante scambi di informazioni ed attraverso lo studio dei problemi comuni, di formulare proposte e di intraprendere azioni atte a promuovere e tutelare le attività istituzionali (di didattica, di ricerca e di assistenza) nell’ambito del settore scientifico disciplinare (d’ora in avanti “SSD”) MED33 e di tutelare diritti e dignità della categoria.

3. Il Collegio intratterrà rapporti e parteciperà ad iniziative con tutti gli organismi istituzionali (nazionali e internazionali) che saranno di volta in volta individuati e idonei al perseguimento degli scopi di cui al punto precedente.

4. Il Collegio individua le linee di indirizzo generali, nel pieno rispetto delle Commissioni giudicatrici, per definire le politiche di arruolamento collaborando con le istituzioni preposte (Ministero, ANVUR, etc…).


Art. 4 – PATRIMONIO
1. Il patrimonio del Collegio è costituito:
a) dai beni mobili e dai residui attivi emergenti dal rendiconto economico-finanziario;
b) beni immobili da adibire ad esclusivo uso istituzionale;
c) crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa.

2. Tale patrimonio è amministrato dalla Giunta e viene utilizzato esclusivamente per le finalità di cui all’art. 3.

3. Dal punto di vista contabile il periodo di riferimento è l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).


Art. 5 – ENTRATE

1. Le entrate finanziarie dell’Ente sono costituite:
a) dalle quote associative annuali versate dai Soci;
b) da contributi e liberalità, sotto qualunque forma, disposti dagli Associati, da Enti pubblici e privati, associazioni con l’esclusione di contributi che – anche indirettamente – possano configurare conflitto d’interessi con il S.S.N. e con le attività istituzionali (di didattica, di ricerca e di assistenza) nell’ambito del settore scientifico disciplinare (d’ora in avanti “SSD”) MED33, anche se forniti attraverso soggetti collegati;
c) da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio purché tassativamente destinati al raggiungimento degli scopi ed i compiti di cui all’art. 3;
d) da eventuali lasciti, donazioni, tra vivi e mortis causa.

2. Le attività E.C.M. potranno essere finanziate attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli Associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi i fondi erogati dalla Unione Europea, i finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.


Art. 6 – LA QUOTA ASSOCIATIVA

1. Tutti i componenti del Collegio sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ciascun anno la quota associativa.

2. In caso di mancato versamento della quota associativa per due annualità consecutive, al componente moroso verrà inviato dalla Segreteria un sollecito tramite posta elettronica.
Se, trascorsi 30 giorni, la posizione amministrativa non verrà regolarizzata il componente verrà automaticamente considerato decaduto.

3. L’ammontare della quota associativa e le modalità di versamento della stessa saranno indicate nel Regolamento.

4. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili, inoltre non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale per atto tra vivi né a causa di morte.


Art. 7 – LA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

1. Tutti i Professori Ordinari, fino alla data di collocamento a riposo, tutti i Professori Straordinari e i Professori Emeriti appartenenti al SSD MED 33, hanno diritto di far parte del Collegio, previa comunicazione al Presidente e versamento della quota associativa per l’anno in corso.
2. Gli Associati che non intendano far più parte dell’Associazione devono inviare una lettera di dimissione, anche a mezzo Pec, al Presidente del Collegio che ne prenderà atto.

3. Qualora l’Associato moroso intenda rientrare nell’Associazione dovrà pagare la quota associativa dell’anno in corso e la precedente non pagata.
Il Socio decaduto da qualunque momento intenda rientrare nell’Associazione dovrà richiederne la riammissione, pagando le ultime due quote associative non pagate e quella dell’anno in corso, secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente Statuto.

4. I ruoli di decano del Collegio e della Giunta spettano ai componenti del Collegio e della Giunta, in regola con il pagamento della quota sociale, con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima fascia nel SSD MED33.
In caso di pari anzianità nel ruolo di professore, prevale la maggiore età anagrafica.


Art. 8 – ORGANI

Sono organi del Collegio:
– L’Assemblea;
– La Giunta;
– Il Presidente;
– il Vicepresidente;
– il Past-President
– il Segretario-Tesoriere
– Il Collegio dei Probiviri


Art. 9 – NATURA DELLE CARICHE SOCIALI

1. Tutte le cariche sociali non prevedono alcun tipo di remunerazione economica, diretta o indiretta.
Per esse sono esclusivamente ammessi rimborsi spese, come determinati o successivamente avallati dalla Giunta nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento interno.


Art. 10 – L’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.

3. Ai soli fini dell’elezione della Giunta i Soci sono suddivisi, in base alla sede di appartenenza, in tre aree geografiche denominate “raggruppamento nord” (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Emilia-Romagna), “raggruppamento centro” (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise) e “raggruppamento sud-insulare” (Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia).

4. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l’anno (in occasione del Congresso Nazionale della S.I.O.T. e del Congresso dell’Accademia Universitaria di Ortopedia e Traumatologia, d’ora in avanti “A.U.O.T.”).

5. L’Assemblea è chiamata a riunirsi anche tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando venga richiesto tramite posta elettronica al Presidente dalla maggioranza dei componenti della Giunta, ovvero da almeno un terzo dei componenti del Collegio.
Tale richiesta deve esplicitamente contenere gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.

6. Le riunioni dell’Assemblea, di norma, si tengono presso la sede in cui si svolgono i Congressi annuali della S.I.O.T. e dell’A.U.O.T.
Nei casi di urgenza e di necessità, le riunioni si terranno nei modi e nei tempi stabiliti dal Presidente.

7. La convocazione dell’Assemblea è a cura della Segreteria dell’Associazione e deve contenere il luogo, il giorno, l’orario e l’ordine del giorno della riunione e deve essere comunicata a tutti i componenti del Collegio tramite posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione ovvero di almeno 48 ore nei casi di motivata urgenza.

8. L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.
L’Assemblea Ordinaria è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
L’Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.
Le votazioni nell’ambito dell’Assemblea Ordinaria avvengono, ove non sia diversamente previsto, per alzata di mano.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando ne sia fatta esplicita richiesta dalla maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

9. Ogni componente potrà farsi rappresentare, esclusivamente da un altro componente mediante rilascio di regolare delega scritta, firmata e datata.
Ogni componente può rappresentare e votare per delega per non più di un componente.
Il Presidente non può portare alcuna delega.

10. L’Assemblea Ordinaria:
a) delibera sugli indirizzi generali del Collegio conformemente agli scopi enunciati all’art. 3 del presente Statuto;
b) delibera sui punti all’ordine del giorno;
c) approva il bilancio annuale;
d) elegge la Giunta;
e) delibera sulla sfiducia al Presidente, su proposta della Giunta, secondo le modalità stabilite nel Regolamento;

11. Ad esclusione di quanto previsto alla lettera e) del punto 10 del presente articolo, gli Associati possono essere chiamati a votare o a dare il proprio giudizio anche on-line.
Nelle votazioni on-line non son ammesse le deleghe.

12. L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente:
1) su richiesta della Giunta;
2) su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Collegio con diritto di voto e in regola con le quote associative.

13. L’Assemblea Straordinaria è convocata per:
a) deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto dell’Associazione;
b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria è a cura della Segreteria dell’Associazione, secondo le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria.
Per le modifiche di Statuto, l’Assemblea Straordinaria è valida se sia presente in prima convocazione almeno 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è valida se sia presente almeno 1/3 (un terzo) dei Soci aventi diritto di voto.
Sulle modifiche dello Statuto, in prima e in seconda convocazione, l’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo svolgimento dell’Assemblea Straordinaria è governato dalle stesse regole previste per lo svolgimento dell’Assemblea Ordinaria.
L’Assemblea Straordinaria non può deliberare su temi non previsti all’ordine del giorno della riunione.
È ammessa la rappresentanza e la votazione per delega secondo quanto stabilito per l’Assemblea Ordinaria.
In caso di votazioni on-line non sono ammesse deleghe.


Art. 11 – LA GIUNTA
1. La Giunta è costituita da nove componenti, tre per ciascuno dei raggruppamenti di cui all’art. 10, punto 3 del presente Statuto.
Dei nove componenti otto sono eletti dall’Assemblea Ordinaria, mentre il Presidente assume tale ruolo automaticamente secondo quanto previsto all’art. 12 del presente Statuto.

2. I componenti elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti nella medesima carica per non più di due mandati, indipendentemente se consecutivi o meno.

3. Sono eleggibili a componenti della Giunta i componenti del Collegio in regola con il pagamento della quota associativa e che assicurino un periodo di servizio almeno pari alla durata del mandato della Giunta prima della data di collocamento a riposo.

4. Tutti gli Associati in regola con la quota associativa sono chiamati ad eleggere a scrutinio segreto i componenti della Giunta.
Tutti gli Associati in regola con la quota associativa possono presentare la propria candidatura entro 2 mesi dalla data prevista per l’elezione della nuova Giunta.

5. Il Presidente incoming dovrà essere conteggiato nel numero dei componenti elettivi spettanti al raggruppamento a cui il Presidente incoming appartiene.

6. Per ciascun raggruppamento vengono nominati i componenti più votati.
In caso di parità di voti verrà proclamato eletto il componente con la maggiore anzianità in ruolo e, nel caso in cui neppure tale criterio fosse dirimente, verrà proclamato eletto il componente con la maggiore età anagrafica.

7. In occasione dell’elezione della nuova Giunta, il Presidente uscente, o in sua assenza il Vicepresidente uscente, assume il ruolo di Presidente del seggio elettorale.
Tra i componenti del Collegio presenti e non facenti parte della Giunta uscente vengono estratti a sorte due scrutatori che coadiuveranno il Presidente del seggio nelle operazioni elettorali.
Il Presidente del seggio verifica preliminarmente per tutti i nominativi dei componenti candidati la sussistenza del requisito anagrafico di cui al punto 3 del presente articolo e ne dà comunicazione ai presenti indicando i nominativi dei componenti eleggibili.
Il presidente del seggio predispone tre schede elettorali per ciascun votante, ciascuna riportante a stampa tutti i nominativi dei candidati di un singolo raggruppamento; a sinistra di ciascun nominativo sarà presente una casella nella quale il votante potrà apporre una X per esprimere la propria preferenza.
Al di sopra dell’elenco dei nominativi saranno riportati il nome del raggruppamento ed il numero di preferenze che si possono esprimere per lo stesso raggruppamento.
Saranno considerate nulle:
– le schede riportanti un numero di preferenze superiore al previsto per quel raggruppamento
– quelle in cui la preferenza sia stata espressa con segni diversi dalla X e quelle recanti evidenti segni di riconoscimento.
Le schede bianche non verranno conteggiate.

8. Terminate le operazioni di voto il presidente del seggio e gli scrutatori procedono immediatamente allo spoglio delle schede.
Al termine dello scrutinio il presidente del seggio proclamerà la nuova Giunta.

9. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti attivi della stessa.
Non sono ammesse deleghe.

10. Nel corso della prima riunione della Giunta il Presidente o, in sua assenza, il decano presiede la riunione stessa e, dichiarato l’avvenuto insediamento della Giunta, si procede all’elezione del Segretario-Tesoriere e, successivamente, del Vicepresidente.

11. La Giunta collabora con il Presidente per attuare le delibere dell’Assemblea e promuovere ogni azione utile al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 3.
La Giunta propone all’Assemblea le modifiche dello Statuto e del Regolamento Associativo.
La Giunta individua e coordina l’attività delle Commissioni.
La Giunta delibera sugli argomenti all’ordine del giorno.
La Giunta può proporre all’Assemblea la sfiducia del Presidente, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
La Giunta provvede all’espulsione di un componente del Collegio, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

12. La Giunta si riunisce su iniziativa del Presidente almeno due volte l’anno.
Il Presidente ha la facoltà di convocare la Giunta tutte le volte che lo ritenga necessario.
Qualora ne venga fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei componenti la Giunta, il Presidente deve convocare la Giunta entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta.
Di norma le riunioni della Giunta si tengono nella sede in cui si svolgono i congressi annuali della S.I.O.T. e dell’A.U.O.T., ovvero presso la sede della S.I.O.T.
La convocazione deve contenere il luogo, la data, l’orario e l’ordine del giorno della riunione e deve essere comunicata a tutti i componenti della Giunta tramite posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione ovvero almeno 48 ore prima nelle ipotesi di convocazione della Giunta per motivata urgenza.

13. La Giunta è validamente convocata quando vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti.
La Giunta, validamente convocata, delibera a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Il componente che si astenga dal partecipare a tre riunioni viene considerato dimissionario.
In tali casi, il Past- President subentra, con diritto di voto, al posto del componente considerato dimissionario.
Qualora, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei componenti, s’intenderà dimissionaria l’intera Giunta e l’Assemblea dovrà essere convocata, senza indugio, dal Presidente per la nomina di una nuova Giunta.

14. Tutti i componenti della Giunta per il periodo del loro mandato non potranno candidarsi o accettare la candidatura a qualunque organismo elettivo istituzionale della S.I.O.T. e dell’A.U.O.T. salvo che il/i componente/i non si dimetta/dimettono dalla Giunta.
In tutte le ipotesi in cui un componente del Collegio sia candidato tanto alla carica di membro della Giunta quanto a ricoprire una carica in un qualunque altro organismo elettivo della S.I.O.T. e dell’A.U.O.T., egli sarà obbligato ad accettare la candidatura alla carica di componente della Giunta.


Art. 12 – IL PRESIDENTE

1. Alla scadenza del triennio il Vicepresidente uscente assume automaticamente il ruolo di
Presidente per il triennio successivo, alla scadenza del quale cessa dalla carica e non può più essere candidato alla Giunta.

2. Il Presidente rappresenta il Collegio in tutte le sedi, anche legali, e ne fa attuare le delibere.

3. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dalla Giunta, promuove ogni azione utile al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 3.

4. Il Presidente convoca l’Assemblea e la Giunta secondo le modalità previste agli art. 10 e 11 e predispone l’ordine del giorno di tali riunioni.

5. Il Presidente presiede l’Assemblea e la Giunta.

6. Al Presidente spetta implementare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.

7. Il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza, riferendo in argomento alla Giunta alla prima riunione utile.

8. In caso di assenza, impedimento temporaneo o definitivo sarà sostituito dal Vicepresidente, secondo quanto stabilito all’art. 13.

9. Alla fine del suo mandato il Presidente assume la carica di Past-President.
Il Past-President interviene senza diritto di voto alle sedute della Giunta, fatto salvo quanto previsto al punto 14 dell’art. 11.


Art. 13 – IL VICEPRESIDENTE

1. Nel corso della prima seduta la Giunta elegge tra i suoi componenti, a maggioranza semplice il Vicepresidente.

2. Il Vicepresidente dura in carica fino alla scadenza del mandato della Giunta, dopo di ché assume automaticamente il ruolo di Presidente per il triennio successivo.

3. Un componente della Giunta può essere eletto Vicepresidente anche se aveva già svolto un mandato precedente come componente di Giunta. In questo caso svolgerà complessivamente tre mandati.

4. Nel caso in cui il Vicepresidente si dimetta dalla carica ma non dalla Giunta, il Presidente indice immediatamente l’elezione per la nomina di un nuovo Vicepresidente.

5. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce pro tempore, assumendone tutte le prerogative, su sua delega che potrà essere revocata in qualsiasi momento.
La delega delle funzioni deve essere preventivamente comunicata alla Giunta, così come la revoca della stessa.

6. Quando il Presidente sia temporaneamente impedito a svolgere le proprie funzioni, il Vicepresidente ne assume pro tempore le funzioni su delibera della Giunta.

7. In caso di impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente convoca con urgenza la Giunta che viene automaticamente integrata con il primo dei non eletti dello stesso raggruppamento del Presidente e, nel caso in cui non vi sia il primo dei non eletti, la Giunta all’unanimità individuerà un componente appartenente allo stesso raggruppamento del Presidente.
Nel corso di tale riunione il Vicepresidente assume il ruolo di Presidente che manterrà fino alla scadenza triennale della Giunta e nel triennio successivo.
Le funzioni del Vicepresidente vengono assunte fino alla scadenza triennale della Giunta dal decano.
Se il decano ricopriva il ruolo di Segretario, si procederà immediatamente all’elezione del nuovo Segretario che resterà in carica fino alla scadenza triennale della Giunta.


ART. 14 – IL SEGRETARIO-TESORIERE

1. Nel corso della prima seduta la Giunta elegge tra i suoi componenti, a maggioranza semplice un Segretario-Tesoriere.

2. Il Segretario-Tesoriere dura in carica fino alla scadenza del mandato della Giunta.

3. Nel caso in cui il Segretario-Tesoriere si dimetta dall’incarico e non dalla Giunta, il Presidente indice
immediatamente una nuova elezione per la nomina di un nuovo Segretario-Tesoriere che resta in carica fino alla scadenza triennale della Giunta.

4. Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente nell’espletamento delle proprie funzioni.

5. Il Segretario-Tesoriere redige i verbali delle sedute della Giunta e dell’Assemblea.

6. Il Segretario-Tesoriere svolge il ruolo di tesoriere.
Nella sua funzione di tesoriere ogni anno redige il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione per il successivo anno e li sottopone per l’approvazione all’Assemblea riunita di norma in occasione del Congresso Nazionale della S.I.O.T.


ART. 15 – Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto dagli ultimi tre Past President, secondo quanto stabilito nel Regolamento.
I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica fino alla scadenza del mandato della Giunta.

2. Il Collegio sovrintende alla corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti.
Al Collegio è demandata la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i singoli Soci e tra i Soci e gli Organi dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri valuta su richiesta di un singolo Socio e/o della Giunta, i comportamenti ritenuti non corretti in ragione di quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento.
I Probiviri possono avvalersi di consulenti esterni, scelti di volta in volta, in base alla competenza necessaria per la risoluzione di ogni singola controversia.

3. Il procedimento davanti al Collegio nonché l’applicazione delle relative sanzioni sono disciplinati nel Regolamento.
Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.
La Giunta, all’esito dell’istruttoria del Collegio dei Probiviri, ha la facoltà di comminare una delle seguenti sanzioni disciplinari:
1) Ammonizione;
2) Censura;
3) Sospensione;
4) Espulsione.


ART. 16 – COMMISSIONI

1. Per lo studio di particolari problemi e per l’attuazione di particolari iniziative la Giunta si può avvalere della collaborazione di Commissioni nominate tra i componenti della Giunta e del Collegio, indipendentemente dalla data di collocamento a riposo di questi ultimi, tra i quali designa un coordinatore nominato tra i componenti della Giunta.

2. Le modalità di costituzione e operative delle Commissioni sono disciplinate nel Regolamento


ART. 17 – SCIOGLIMENTO DEL COLLEGIO

1. Lo scioglimento del Collegio, nei casi previsti dalla legge o nel caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi istituzionali indicati nel presente Statuto o per volontà degli Associati, viene deliberato, con la contestuale nomina dei liquidatori, dall’Assemblea Straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei Soci.

2. Il patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, viene devoluto alla A.U.O.T.


ART. 18 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto entrerà in vigore, con effetti immediati, dalla data di approvazione dell’Assemblea Straordinaria.
Per ragioni organizzative si approvano le seguenti norme transitorie:
– il punto 7 dell’art. 11 entrerà in vigore a far data dal 2023.
Per quanto non in contrasto con questo Statuto e per quanto in esso non previsto, i Soci si riportano alle vigenti disposizioni di legge in materia.