Regolamento

ART. 1 – NORMA GENERALE
1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme di legge in materia, l’applicazione dello Statuto dell’Associazione “Collegio dei Professori Universitari di Prima Fascia di Malattie dell’Apparato Locomotore” (SSD MED33) (d’ora in avanti nel presente atto solo “Collegio”) approvato il 27/3/2021.


ART. 2 – SEDE E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL COLLEGIO

1. A specificazione di quanto indicato nell’Art. 2 dello Statuto, è previsto che la sede legale e la sede nazionale del Collegio sono entrambe a Roma, in via Nicola Martelli, 3.
2. La Segreteria amministrativa del Collegio è affidata a Gestione Servizi per l’Ortopedia S.r.l SB.


ART. 3 – QUOTA ASSOCIATIVA

1. A specificazione di quanto indicato nell’Art. 6 dello Statuto, è stabilito che i Componenti del Collegio sono tenuti al pagamento di una quota, secondo quanto stabilito dall’Assemblea su proposta della Giunta;
2. La quota associativa dovrà essere versata alla Segreteria amministrativa nel termine indicato all’Art. 6, comma 1 dello Statuto.


ART. 4 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO

1. A specificazione di quanto indicato nell’Art. 7 dello Statuto è stabilito che tutti i componenti del Collegio conferiscono all’Associazione il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e s.m.i. per l’espletamento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli scopi statutari e istituzionali dell’Associazione, anche tramite comunicazioni in forma cartacea, elettronica, telematica, telefonica, per l’adempimento di obblighi o possibilità di comunicazione entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
È dovere dei componenti del Collegio informare la Segreteria Amministrativa degli eventuali cambiamenti di domicilio, di indirizzo, di posta elettronica, di posta elettronica certificata e di fornire altresì quelle informazioni utili per mantenere aggiornati i dati di ciascun componente.

2. Sono diritti spettanti ai componenti del Collegio, oltre a quelli previsti dallo Statuto ed anche a specificazione degli stessi:
● proporre iniziative societarie
● chiedere informazioni sulle iniziative adottate dalla Associazione per la realizzazione delle finalità statutarie.

3. I componenti del Collegio sono tenuti:
● ad attenersi alla deliberazione degli organi associativi;
● collaborare al perseguimento delle finalità sociali e attenersi alle norme statutarie e regolamentari.

4. In ottemperanza a quanto deliberato dall’Assemblea dell’8.11.2019 e nell’ottica della trasparenza nella costituzione delle liste dei Commissari eleggibili per le Commissioni di procedure concorsuali, di prima fascia nelle singole sedi universitarie, è auspicabile che i componenti del Collegio comunichino tramite e-mail alla Segreteria del Collegio, entro 15 giorni dalla pubblicazione, le procedure bandite nell’Ateneo di appartenenza. Qualora richiesto, il Collegio comunicherà poi ufficialmente alle singole sedi universitarie la lista di tutti i Professori disponibili tra gli eleggibili del settore scientifico disciplinare MED33, nel rispetto delle norme nazionali vigenti e dei regolamenti del singolo Ateneo.


ART. 5 – RIMBORSI SPESE
1. A specificazione di quanto indicato nell’Art. 9 dello Statuto, è stabilito che l’autorizzazione alle spese sostenute dai componenti degli Organi Direttivi, dai dipendenti, collaboratori e consulenti deve sempre essere rilasciata in forma scritta dal Presidente, o dal Vicepresidente, previa verifica da parte del Segretario Tesoriere dell’inerenza delle spese rispetto alle attività istituzionali della società.
2. I biglietti di viaggio saranno effettuati dalla Segreteria Amministrativa, prima della riunione, al prezzo più conveniente al momento della prenotazione.
3. Le spese non documentate non daranno diritto ad alcun rimborso.
La documentazione concernente la spesa effettuata dovrà essere corredata dai giustificativi in originale o da equivalente e idonea certificazione e consegnata alla Segreteria Amministrativa non oltre 30 gg. dall’evento.

 

ART. 6 – L’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
1. A specificazione ed integrazione di quanto indicato nell’Art. 10, comma 3 dello Statuto, è stabilito che il raggruppamento “sudinsulare” è composto dalle seguenti Regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.
Rimangono invariate le aree geografiche denominate “raggruppamento nord” e “raggruppamento centro”.
2. A specificazione di quanto indicato nell’Art. 10, comma 10, lett. e) dello Statuto è stabilito che:
a) la maggioranza assoluta dei componenti della Giunta può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente;
b) la mozione, adeguatamente motivata, deve essere inviata mediante posta elettronica o raccomandata a/r alla Segreteria Amministrativa che, tempestivamente, ne darà comunicazione per iscritto al Presidente e al Vicepresidente;
c) entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte della Segreteria Amministrativa, il Presidente deve convocare l’Assemblea Ordinaria con il seguente ordine del giorno “Mozione di sfiducia al Presidente”.
In tutte le ipotesi in cui il Presidente non dovesse convocare l’Assemblea nei modi e nei tempi di cui alla lettera c), vi provvederà nei 7 (sette giorni) successivi il Vice Presidente;
d) l’Assemblea Ordinaria è convocata nei modi, nei tempi e nelle forme di cui all’Art. 10, comma 8 dello Statuto.
L’Assemblea delibera sulla mozione con le maggioranze di cui all’Art. 10, comma 8 dello Statuto.
L’Assemblea vota a scrutinio segreto.
Per le operazioni di voto è previsto che il Segretario assuma il ruolo di Presidente del seggio elettorale; tra i componenti del Collegio presenti e non facenti parte della Giunta vengono estratti a sorte due scrutatori che coadiuvano il presidente del seggio nelle operazioni elettorali.
e) qualora l’Assemblea approvi la mozione di sfiducia il Presidente è dichiarato immediatamente decaduto dalla carica e si farà ricorso a quanto previsto dall’Art. 13, comma 7 dello Statuto.
3. Ad integrazione di quanto stabilito all’Art. 10, comma 10 dello Statuto, è stabilito che l’Assemblea Ordinaria è chiamata a deliberare su eventuali modifiche del Regolamento proposte dalla Giunta.
Le modifiche del Regolamento devono essere approvate con le maggioranze previste dall’Art. 10, comma 8 dello Statuto.
4. Ad integrazione di quanto stabilito all’Art. 10, comma 4 dello Statuto, è previsto che il Presidente, in casi eccezionali, sentita la Giunta, può convocare una Assemblea Ordinaria dandone avviso agli Associati mediante pubblicazione sul sito, newsletter ed e-mail.

ART. 7 – RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
1. Ad integrazione di quanto stabilito all’Art. 11, comma 4 dello Statuto, è stabilito che gli Associati che alla data indetta per le votazioni non risultino in regola con il pagamento della quota associativa, potranno comunque essere ammessi a votare ove dimostrino di aver effettuato il pagamento della quota sociale entro il termine previsto per la chiusura del seggio.
Tale pagamento potrà avvenire anche in sede di operazioni elettorali, purché entro il termine previsto per la chiusura del seggio.
2. Ad integrazione di quanto stabilito all’Art. 11, comma 4 dello Statuto, è stabilito che le candidature per le cariche oggetto di rinnovo, devono essere presentate con raccomandata con ricevuta di ritorno, posta certificata o fax con conferma della ricezione del documento, alla Segreteria Amministrativa entro e non oltre due mesi dalla data fissata per le elezioni.


ART. 8 – LA GIUNTA

1. Ad integrazione di quanto stabilito all’Art. 11, comma 11 dello Statuto, la Giunta non può deliberare in opposizione a quanto deliberato dall’Assemblea.
2. Ad integrazione di quanto stabilito all’Art. 11, comma 12 dello Statuto, le riunioni della Giunta si possono svolgere oltre che con la contemporanea presenza fisica dei componenti della Giunta anche attraverso mezzi di comunicazione telematici, a condizione che i medesimi componenti ed eventuali invitati possano essere riconosciuti e intervenire alla discussione in tempo reale.
3. Nel caso in cui un componente della Giunta dovesse cambiare raggruppamento geografico, questo manterrà la carica fino alla scadenza del mandato della Giunta.


ART. 9 – IL PRESIDENTE

1. Ad integrazione di quanto stabilito all’Art. 12, comma 7 dello Statuto, il Presidente, nel caso di urgenti e rilevanti necessità relative a decisioni che non possano attendere di essere approvate dalla Giunta riunite in seduta, ha facoltà di richiederne l’approvazione tramite e-mail o con altra modalità telematica.
In tal caso, le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti rappresentati dai componenti la Giunta.

ART. 10 – IL SEGRETARIO-TESORIERE
1. Ad integrazione di quanto stabilito all’Art. 14 dello Statuto, il Segretario supporta la Segreteria Amministrativa per tutti i compiti di assistenza e informazione agli Associati, che rientrano nelle finalità del Collegio.
2. Ad integrazione di quanto stabilito all’Art. 14, comma 6 dello Statuto, il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative e finanziarie del Collegio, compiendo ogni atto di ordinaria amministrazione, ivi compresa l’apertura e la chiusura di conto correnti bancari su cui ha il potere di firma disgiunta da quella del Presidente in carica.
Esegue i pagamenti su mandato del Presidente del Collegio.


ART. 11 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Ad integrazione di quanto stabilito all’Art. 15, comma 3 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri, a seguito di denuncia pervenutagli, si può rifiutare di aprire un’istruttoria comunicandone per iscritto i motivi agli interessati.
2. In attuazione di quanto stabilito all’Art. 15, comma 3 dello Statuto, le riunioni del Collegio dei Probiviri possono svolgersi oltre che con la contemporanea presenza fisica dei partecipanti anche attraverso mezzi di comunicazione telematici, a condizione che i suoi membri ed eventuali invitati possano essere riconosciuti e intervenire alla discussione in tempo reale.
Il Collegio dei Probiviri al momento dell’apertura dell’istruttoria ne dà comunicazione, per il tramite della Segreteria Amministrativa, all’Associato denunciante e all’Associato denunciato, invitandoli a fornire chiarimenti per iscritto e a tenere sull’argomento, eventualmente, una specifica audizione. Tale audizione è riservata esclusivamente ai Soci interessati.
Qualora il Collegio dei Probiviri si orienti verso l’adozione di specifica proposta di sanzione, è tenuto a convocare il Socio denunciato.
Unitamente alla richiesta di chiarimenti il Socio viene comunque invitato a fornire tutta la documentazione utile in suo possesso che si ritenga possa contribuire in maniera significativa alla formazione del giudizio del Collegio dei Probiviri.
Delle riunioni del Collegio viene redatto un apposito verbale.
Il Collegio dei Probiviri delibera con il voto della maggioranza dei membri in carica.
Il voto dei Componenti del Collegio dei Probiviri può essere esclusivamente favorevole o contrario; non è possibile l’astensione.
Il/I componente/i del Collegio dei Probiviri ha/hanno l’obbligo di rinunciare a far parte del Collegio tutte le volte che si possono prospettare situazioni di conflitto di interesse rispetto ad uno o tutte le parti coinvolte nella controversia di cui deve/devono occuparsi. In simili situazioni il/i componente/i che ha/hanno rinunciato sarà sostituito/saranno sostituiti con il/i Past President precedente/i. 

3. L’istruttoria può comportare l’archiviazione del caso o l’adozione di specifica proposta di sanzione.
Qualora il Collegio dei Probiviri, terminata la procedura istruttoria, abbia verificato specifica violazione, procede all’adozione di una proposta di sanzione.
Il Collegio dei Probiviri emette un giudizio inappellabile e commina una sanzione nei confronti dell’Associato come previsto all’Art. 15, comma 3 dello Statuto.
La sanzione e le motivazioni vengono trasmessi dal Collegio dei Probiviri alla Giunta che ne prende atto.


ART. 12 – LE COMMISSIONI

1. Le Commissioni di cui all’art. 16 dello Statuto sono strutture operative, istituite su proposta del Presidente, sentita la Giunta, che li costituisce in relazione alle esigenze programmatiche e al perseguimento dei fini istituzionali, allo scopo di decentrare parte dei compiti e delle funzioni degli organi societari per conseguire nel migliore dei modi le finalità statutarie.
2. Le Commissioni cesseranno dalle proprie funzioni alla scadenza del mandato della Giunta che le ha nominate.
Le Commissioni potranno essere rinnovate nella medesima composizione.
3. Il Presidente, sentita la Giunta, nomina un Responsabile e i Componenti delle Commissioni in numero idoneo alle finalità da perseguire.
Possono essere nominati componenti di una Commissione esclusivamente gli Associati in regola con il pagamento della quota sociale.
Il Presidente, di concerto con la Giunta, al fine di un efficace sviluppo delle linee programmatiche dell’Associazione, vigila sull’attività e sull’aderenza agli obiettivi istituzionali delle diverse Commissioni, adottando ogni e più opportuno provvedimento.
Il Responsabile risponde direttamente al Presidente del funzionamento della Commissione salvo che non sia prevista nel presente Regolamento e/o in un Regolamento ad hoc una differente modalità.
 

ART. 13 – NORMA DI CHIUSURA

1. Il presente regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.